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3 Dicembre 2018

Fondi antiusura, bene il rifinanziamento: ora serve una riforma della salva-suicidi

E’ un passo necessario e opportuno, a cui plaudiamo, quello preso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che con la recente deliberazione ha rifinanziato con 18,9 milioni di euro il Fondo di prevenzione dell’usura. Ora serve il coraggio per affrontare un altro dei nodi spinosi della normativa di contrasto al sovrindebitamento nel nostro paese, ovvero la riforma della legge 3/2012, più nota come salva-suicidi”: queste le dichiarazioni di Luigi Ciatti, presidente di Ambulatorio Antiusura, dopo la diffusione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanzedei dati relativi alle rinnovate capienze del fondo di prevenzione dell’usura. “Un passo imprescindibile per consentire agli operatori di lavorare sui territori e mettere a disposizione di chi si trova in situazione di sovraindebitamento uno strumento di grande efficacia nella risoluzione del problema” aggiunge Ciatti: “E’ ora però necessario sottoporre al Parlamento e al Governo il tema, sempre più urgente, del superamento di una normativa nata con le migliori intenzioni e che sta però dimostrando di non funzionare”.

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La legge 3/2012, varata con l’idea di contrastare le crisi da sovraindebitamento delle famiglie e dei piccoli imprenditori, sta conoscendo infatti una inspiegabile e protratta stagione di sostanziale inattuazione: “Per come è configurata la normativa e ancor di più per come è applicata dai Tribunali italiani” spiega Ciatti, “l’effetto combinato del testo accolto in legge e le prassi attuative si stanno rivelando eccessivamente restrittive per consentirne una efficace applicazione. Purtroppo i dati che abbiamo a disposizione dimostrano che sono pochissimi i soggetti che accedono con risultati positivi alla 3/2012 e gli operatori stessi sono i primi a trovarsi nella posizione di dover sconsigliare il ricorso a detto istituto visto l’esito nelle aule dei Tribunali. Per poter giovare della procedura di cui alla 3/2012”, spiega Ciatti, “il sovraindebitato deve poter dimostrare di trovarsi in una situazione di ‘incolpevole indebitamento’, un caso molto residuale sopratutto laddove il cittadino abbia contratto prestiti per onorare debiti precedenti, ipotesi invero molto frequente e sulla quale la normativa fa calare la netta condizione di improcedibilità.

Deve poi riuscire a restituire l’intero ammontare del debito in un arco temporale assai ridotto, con limiti imposti dalla giurisprudenza di tre o cinque anni, rendendo di fatto impossibile prevedere piani di rientro del debito compatibili con le situazioni delle famiglie e dei consumatori.Altro fronte critico è l’assegnazione dei procedimenti ex 3/2012 alle sezioni fallimentari dei tribunali, che, correttamente dal loro punto di vista, giudicano la materia con una lettura ispirata più alle esigenze dei creditori che alle istanze del sovraindebitato, il che spesso rende impossibile le omologhe del piano del consumatore e vanifica la ratio dell’intera normativa. In definitiva”, conclude Ciatti, “questa normativa è oggi un vero paradosso perché se da un lato è una delle leggi di cui si avverte più bisogno, vista la crisi ed il trend continuo di crescita del fenomeno dell’indebitamento delle famiglie nella nostra società, dall’altro è una delle leggi che trova meno applicazione per come è congegnata e, ancor di più, interpretata.”

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